il lavoratore che contragga una patologia a causa di ambiente di lavoro caratterizzato da stress , ha diritto ad un indennizzo a carico dell'INAIL.ha questa Corte ha a
I giudici della Cassazione hanno confermato l'orientamento in materia (Cass. n.31514/2022), ribadendo che la malattia professionale è indennizzabile ai sensi dell'art.13 d. Igs. n.38/00 anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall'organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Così, ad esempio, è stato riconosciuto l'indennizzo al lavoratore che aveva contratto malattia professionale dovuta allo stress subito per le eccessive ore di lavoro straordinario chieste dal datore di lavoro (Cass.5066/18). Ancora, è stato riconosciuto l'indennizzo dell'art.13 d. Igs. n.38/00 al lavoratore affetto da patologia psichica dovuta alle vessazioni subite dal proprio datore di lavoro (Cass.8948/20). Ciò che importa è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell'esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa. Rientra nel rischio assicurato dall'art.1, richiamato poi dall'art.3 d.P.R. n.1124/65, non solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il rischio collegato con la prestazione lavorativa. Come affermato da questa Corte a sezioni unite (n.3476/94), la tutela assicurativa è da rapportare "al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine".
Dunque, l'assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al d.P.R. n.1124/65 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro (v. Cass.5066/18, cit.).
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello per gli ulteriori accertamenti di merito e per la pronuncia sulle spese del presente grado. p.q.m. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione a detto motivo e rinvia alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche pe